IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. n. 570/1960, sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevita' del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. citato, che e' stato contestato agli imputati Rossi Stefano, Bartolomeoli Giuseppino, Porcaro Angelo, Tempo Lodolo Eliana, Nardini Luigi, Nardini Luca, Nicoletti Italo nel procedimento n. 4/1998 r.g. trib., per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.; Sentiti i difensori degli imputati; O s s e r v a Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato a tutti gli imputati, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato; Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3, c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6, c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria, considerato ancora che l'art. 479 c.p. che punisce condotte analoghe e' sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3, c.p.; Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90 d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente del funzionamento delle istituzioni democratiche, cio' che rende tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3, Cost. in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonche' con l'art. 112, Cost. perche', per la complessita' e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97, Cost. in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; Osservato che, per quanto prospettato dal pubblico ministero mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio di data 9 maggio 1995, il reato in esame risulta prescritto, ove applicata la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998: che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; che, ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non e' inficiato dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale, posto che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non puo' in ogni caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici in esame, ne', conseguentemente, accogliersi la richiesta di declaratoria ex art. 129 c.p.p.; che, infine, il rilievo sulla natura piu' favorevole della norma impugnata rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio di legittimita' costituzionale non preclude, sotto il profilo della rilevanza e ammissibilita', la proposizione della questione de qua (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983).